PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 25-septies (Favoreggiamento) - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 378, quando aggravato ai sensi del secondo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

      Art. 25-octies (Turbativa d'asta) - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 353 del codice penale, quando aggravato ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a seicento quote».